A cura della redazione di www.unioneconsulenti. it
Quando è lecito inviare una comunicazione commerciale via e-mail senza infrangere il Codice sulla Privacy? Cosa inserire nella prima richiesta di consenso? Analizziamo la Normativa vigente
Non è consentito inviare e-mail commerciali utilizzando indirizzi e-mail raccolti a caso e senza regole precise, pena gravissime sanzioni da parte del Garante
L'invio di comunicazioni commerciali tramite e-mail ed i vincoli per rispettare la Normativa stabilita dal Garante della Privacy in tema di trattamento dei dati personali, formano un confine che, se viene superato anche in minima misura, determina pesanti sanzioni amministrative, a volte addirittura di carattere penale.
Evitare le sanzioni del Garante Privacy
Di seguito saranno analizzati i principali criteri da seguire per non incorrere nelle tanto discusse e temute sanzioni del Garante, iniziamo con il premettere che le comunicazioni elettroniche, secondo il Codice della Privacy, sono permesse solo con il consenso dell'interessato; senza di questo, esse vengono considerate comunicazioni indesiderate. Precisamente, l'articolo 130 del codice afferma che "L'uso di sistemi automatizzati di chiamata, senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito con il consenso dell'interessato".
Quando non serve il consenso
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service), SMS (Short Message Service) o di altro tipo. Fuori dei casi di cui ai commi 7 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi, effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli art. 23 e 24. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.
Anche un URL può essere Spam!
Da tali articoli e dalla definizione di comunicazione commerciale data dal codice di autodisciplina pubblicitaria (che definisce tale ogni informazione atta alla promozione o alla vendita di un bene o di un servizio), possiamo desumere che, se l'invio di una mail viene eseguita solo ed esclusivamente per la richiesta di consenso ad un successivo invio di comunicazioni commerciali, l'utilizzo ed il trattamento dell'indirizzo e-mail non rappresenta una violazione al Codice della Privacy. Bisogna stare però bene attenti a non
pensare di aggirare la norma facendo riferimento, nel primo messaggio, alla richiesta di visita di un sito internet; infatti, anche la sola apertura di un sito Web può originare all'operatore dei guadagni di carattere pubblicitario e, di conseguenza, potrebbe essere equiparata ad una comunicazione commerciale.
La richiesta di consenso
Cosa poter inserire, quindi, nella prima comunicazione di richiesta di consenso? Solo ed esclusivamente la richiesta al successivo trattamento dei dati, dando un'indicazione chiara nell'oggetto della prima richiesta, inoltre, l'invio delle richieste di trattamento devono essere fatte a cadenza periodica e devono dare la possibilità immediata di opporsi all'invio successivo di ulteriori messaggi (ad esempio, con un clic su un link segnalato od il semplice forward all'e-mail stessa). Si ricorda, inoltre, che anche il primo messaggio può essere inviato solo a coloro che hanno inserito in pubblici archivi il proprio indirizzo e-mail. Sono quindi esclusi gli invii massivi di richieste di consenso tramite CD e "database pirata" contenenti e-mail raccolte senza regole precise.