L'agevolazione si applica alle
spese sostenute per formazione ed aggiornamento
del personale. Tali spese sono sia quelle relative
a servizi acquisiti dall'esterno sia quelle sostenute
per l'organizzazione diretta del servizio di formazione
e aggiornamento, al netto di eventuali contributi.
In particolare, l'agenzia delle
Entrate (C.M. n. 90/E del 17 ottobre 2001) ha
precisato che tra le spese di formazione agevolabili
rientrano:
i costi del personale docente;
le spese correnti: l'agevolazione riguarda, quindi,
anche i costi di esercizio relativi all'acquisizione
dei beni e servizi necessari per l'attività
di formazione come il materiale didattico, con
esclusione delle quote di ammortamento afferenti
ai beni strumentali;
i costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa
di formazione;
le spese relative al personale interno, docente
e discente, impegnato in tale attività
fino a concorrenza del 20% del volume delle retribuzioni
complessivamente corrisposte nel periodo d'imposta.
In relazione alle spese relative al personale
interno si segnala che:
il riferimento al "costo del personale impiegato
nell'attività di formazione e aggiornamento"
si intende fatto a tutte le spese sostenute per
prestazioni di lavoro dipendente e, quindi, anche
agli oneri previdenziali e alle spese di vitto
e di viaggio per la partecipazione dei dipendenti
alle iniziative nei limiti della deducibilità
prevista dall'articolo 62, comma 1-ter del TUIR;
esistono dubbi sulla base di calcolo del 20 per
cento delle retribuzioni del personale coinvolto
nelle attività di formazione, se:
sull'intero ammontare del costo del personale;
sul costo complessivo dei dipendenti, docenti
e discenti, che partecipano effettivamente al
corso di formazione;
sulla retribuzione dei singoli dipendenti impegnati
nella formazione.
Dovrebbe essere esclusa la prima soluzione mentre
è ancora da chiarire quale delle altre
due ipotesi debba essere adottata.
Per accedere alla detassazione
occorre un'attestazione di effettività
delle spese sostenute rilasciata dal presidente
del collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore
di conti o da un professionista iscritto nell'albo
dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti,
dei ragionieri dei periti commerciali o in quello
dei consulenti del lavoro o dal direttore tecnico
del centro autorizzato di assistenza fiscale.